Traduzioni giurate e legalizzazioni: tutto quello che c’è da sapere

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Traduzioni giurate e legalizzazioni: tutto quello che c’è da sapere

– a cura di Tiziana De Rosa –

PREMESSA
Qualsiasi documento scritto in una lingua diversa dall’italiano e destinato ad una autorità o ente italiano deve essere accompagnato da una traduzione ufficiale o giurata.
Qualsiasi documento scritto nella lingua italiana e destinato ad una autorità o ente straniero deve essere tradotto, giurato e inoltre legalizzato.
È responsabilità del cliente informarsi delle esigenze specifiche presso le autorità richiedenti, in particolare a riguardo della necessità di una traduzione giurata o della legalizzazione o apostille.

CHE COS’È UNA TRADUZIONE GIURATA?
Una traduzione giurata altrimenti detta “traduzione ufficiale”, “traduzione certificata conforme all’originale” o “asseverazione” è un traduzione che ha carattere ufficiale e legale in quanto è destinata ad una autorità o ad un ente.
La traduzione giurata è la certificazione della conformità del testo tradotto a quanto presente nel testo originale e assume carattere di ufficialità in quanto chi effettua la traduzione giura davanti al cancellerie di “aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni e di non aver altro scopo di quello di far conoscere la verità”. La falsa attestazione giurata dei fatti riportati in perizia costituisce reato ai sensi del codice penale.

CHI È ABILITATO AD ESEGUIRE UNA TRADUZIONE GIURATA?
Le normative in Italia variano da città a città. A Milano, il giuramento di una traduzione è consentito esclusivamente agli iscritti all’Albo dei Consulenti Tecnici d’ufficio del Tribunale, ovvero al ruolo Periti ed Esperti della Camera di Commercio, categoria Traduttori/Interpreti, ovvero agli iscritti ad Associazioni Professionali di Interpreti e Traduttori aventi rilevanza ex Legge n. 4/2013, nonché agli iscritti a elenchi ufficiali di traduttori e interpreti di Enti aventi rilevanza pubblica.
È importante sottolineare che il traduttore abilitato può tradurre esclusivamente dalle e nelle lingue straniere per cui si è iscritto e l’italiano. Pertanto non è consentito giurare traduzioni da una lingua straniera ad un’altra lingua straniera se non passando attraverso la lingua italiana.

QUALI SONO I DOCUMENTI PER CUI È RICHIESTA LA TRADUZIONE GIURATA
Atti e documenti legali, bilanci, certificati carichi pendenti e casellario giudiziale, titoli di studio con l’elenco degli esami sostenuti, referti medici, documenti testamentari, certificati di nascita, permessi di soggiorno e patenti, deleghe e procure, ecc. In sostanza qualsiasi documento, sia esso appartenente a un privato o a un’azienda o istituzione, che coinvolga soggetti di paesi diversi.

QUAL È IL PROCEDIMENTO?
La traduzione deve essere eseguita da un Consulente Tecnico del Tribunale (CTU), ovvero un traduttore iscritto su una lista del Tribunale di Milano.
La traduzione deve corrispondere al documento sorgente nella sua integralità e non può contenere omissioni o variazioni di nessun genere. Nei casi in cui sia necessario omettere alcune parti di testo (ad esempio perché scritte in una lingua diversa da quella da cui si traduce), è necessario specificarlo inserendo la dicitura “[Omissis]”.
La traduzione deve rispettare lo stesso formato dell’originale. Eventuali timbri, sigilli, loghi o filigrane sullo sfondo della pagina devono essere tradotti oppure qualora non leggibili, indicati con la dicitura “illeggibile”. È necessario inoltre riportare l’indicazione di eventuali firme presenti nel documento originale.
Quando la lingua di partenza utilizza un alfabeto diverso da quello latino, è importante verificare che nomi, cognomi e toponimi (ad es. luogo di nascita) all’interno della traduzione rispettino la traslitterazione usata in eventuali altri documenti ufficiali di cui la persona è già in possesso.
Il traduttore Consulente Tecnico del Tribunale (CTU) dopo aver eseguito la traduzione si reca presso il Tribunale di Milano Ufficio URP, 1° piano, ingresso di porta Vittoria, previa esibizione di un documento di identificazione valido, presenta il documento tradotto unitamente all’originale e un modulo di giuramento per periti e traduttori appositamente predisposto dal Tribunale debitamente compilato.
La sequenza da seguire per comporre il plico è: 1) testo originale 2) traduzione 3) modulo di giuramento.
Il testo della traduzione (2) deve riportare nell’ultima pagina la data in cui è stata redatta e la firma del traduttore: tale data va riportata anche sul verbale di giuramento.
Per poter giurare una traduzione, è necessario che la lingua di partenza oppure la lingua di arrivo sia l’italiano. Nel caso di traduzioni fra lingue straniere, quindi, il traduttore dovrà comporre l’atto nell’ordine che segue: prima il documento in lingua straniera e la traduzione in lingua italiana con il verbale di giuramento e, quindi, la traduzione dalla lingua italiana nell’altra lingua straniera con il relativo verbale di giuramento.
Prima che il Cancelliere controfirmi il verbale di giuramento, è necessario apporre un timbro di congiunzione tra le pagine della traduzione e annullare le marche da bollo timbrandole.

QUANTO COSTA?
Esclusi i costi relativi alla traduzione giurata che possono variare in funzione delle tariffe applicate dal professionista o dalla agenzia di traduzioni a cui è stato richiesto il servizio, sulla traduzione va apposta una marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate (anche di una riga ciascuna) e, comunque, ogni 100 righe (indipendentemente dal numero delle pagine). Le marche da € 16,00 non vanno applicate sul testo che precede la traduzione.
Questo è il regime fiscale valido presso i Tribunali di Milano e di Monza. Altri Tribunali possono applicare regole leggermente diverse (per esempio, in alcuni Tribunali è richiesta una marca da bollo anche sul verbale di giuramento, indipendentemente dalle numero di righe o facciate).
Per alcuni documenti le traduzioni sono esenti da bollo (adozioni, borse di studio, divorzio, lavoro e previdenza, ecc.) e devono riportare sul verbale di giuramento gli estremi della legge che prevedono l’esenzione.
TEMPI DI EROGAZIONE: 1 giorno

CHE COS’È UNA LEGALIZZAZIONE O APOSTILLE?
La legalizzazione consiste nell’attestazione dell’autenticità della firma e della qualifica di Pubblico Ufficiale di colui che ha sottoscritto il documento. La legalizzazione non certifica in alcun modo l’autenticità del contenuto dell’atto legalizzato.

QUALI SONO I DOCUMENTI PER CUI È RICHIESTA LA LEGALIZZAZIONE
La legalizzazione delle traduzioni giurate è richiesta per gli atti e i documenti rilasciati da autorità italiane che devono essere presentati all’estero.
I documenti da valere negli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 devono essere sottoposti alla formalità dell’apostille (rilasciata dalla Procura della Repubblica), che costituisce una forma di legalizzazione speciale mediante apposizione di un timbro particolare attestante l’autenticità del documento e la qualità legale dell’Autorità rilasciante.
Se i documenti devono essere validi in uno Stato che non aderisce alla Convenzione dell’Aja, può essere necessario procedere prima alla legalizzazione della firma apposta dal Cancelliere sulla traduzione giurata dalla competente Procura presso il Tribunale, e poi a una seconda legalizzazione presso la rappresentanza diplomatica o consolare estera competente per lo Stato di destinazione e accreditata in Italia. Poiché la materia è regolata esclusivamente dalla legge dello Stato di destinazione, è necessario verificare preventivamente la necessità di una o entrambe le predette legalizzazioni.

QUAL È IL PROCEDIMENTO?
La procedura di legalizzazione richiede circa 3 giorni lavorativi: l’ufficio della Procura controlla l’autenticità della firma del Cancelliere che ha sottoscritto la traduzione giurata e appone il timbro richiesto (l’apostille se il documento è destinato ad uno dei Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja, o un altro timbro di legalizzazione se il documento è destinato ad un Paese non aderente).

QUANTO COSTA?
Per le legalizzazioni non è necessario apporre marche da bollo. Il costo dipende dal professionista o dall’agenzia di traduzione a cui è stato richiesto il servizio.

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